Transizione 4.0, ecco le nuove super-aliquote del credito d’imposta per beni immateriali e formazione

Nel 2022 è stato confermano il Piano Nazionale di Transizione 4.0 che prevede al suo interno il credito d’imposta 4.0. Si tratta di una serie di agevolazioni finanziarie per le imprese italiane che vanno a sostenere il loro bisogno di liquidità e il loro sviluppo nel periodo post pandemico. Un’agevolazione sotto forma di rimborso in percentuali variabili, in sostanza, per le realtà economiche che investono in beni strumentali 4.0, siano essi materiali o immateriali. Il rimborso matura dal momento dell’interconnessione dei beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Con il Decreto-legge recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (più brevemente Decreto aiuti o Decreto energia), approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, il Governo interviene in maniera piuttosto marcata su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Le attuali aliquote del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, cioè i software presenti nell’allegato B per i quali nel 2022, così come nel 2021, è prevista un’aliquota al 20%; per il 2023 è prevista una proroga ancora al 20%, mentre l’aliquota passerà al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.
Il Decreto aiuti interviene sull’aliquota in vigore quest’anno, quella al 20%, alzandola al 50%: un aumento di due volte e mezzo che porta questo incentivo a superare l’aliquota prevista per i beni materiali, attualmente fissata al 40%.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. DI fatto quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno di godere di questa super-aliquota.

Come cambia il credito d’imposta formazione 4.0

A sorpresa cambia anche il Credito d’imposta per la formazione 4.0. Si tratta di un incentivo ancora in vigore, ma che non è stato rinnovato per il periodo 2023-2025.

Per il 2022 l’incentivo prevede, stando alla normativa vigente, aliquote differenziate a seconda della classe dimensionale delle imprese. In particolare

  • 50% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 40% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il Decreto aiuti prevede che le prime due aliquote, quelle per le piccole e le medie imprese, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% a una condizione: “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”. Dunque, vi è una stretta sui soggetti titolati a erogare la formazione.

Lo schema precedente, nel caso di rispetto della “condizione”, diventa quindi il seguente

  • 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il mancato rispetto di questa condizione (cioè rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la certificazione dell’avanzamento delle competenze) comporta invece una riduzione delle aliquote secondo questo schema

  • 40% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

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